stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.46. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2011  [ apri ]
3.46.

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Nelle condizioni e per i soggetti che si caratterizzano per una perdita irreversibile della capacità di intendere e volere, la nutrizione artificiale è una forma di sostegno vitale, che viene assicurata da competenze mediche e sanitarie, conformemente alle migliori evidenze scientifiche disponibili ed ai principi di deontologia professionali. La nutrizione artificiale, quando clinicamente indicata deve sempre essere disponibile e accessibile, senza oneri, alle persone che ne necessitano, ovunque risiedono, in famiglia o nelle comunità di assistenza.
5-bis. La nutrizione artificiale può costituire oggetto di espressione della volontà della persona nelle dichiarazioni anticipate di trattamento; ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione e dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo; tale dichiarazione deve essere considerata impegnativa per il medico, il fiduciario ed i familiari nelle decisioni che devono essere assunte.
5-ter. Qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della dichiarazione, di poter diversamente conseguire ulteriori benefici per la persona assistita, in accordo con il fiduciario ed i familiari, le dichiarazioni anticipate di trattamento possono essere disattese dal medico curante, in tutto o in parte. I benefici vanno sempre commisurati, nel tempo e negli obiettivi, agli orientamenti precedentemente espressi e al rispetto della dignità della persona. Tali procedure vanno puntualmente esplicitate e riportate nella documentazione clinica.
In caso di disaccordo tra il fiduciario, il medico curante e i familiari, sui tempi e le modalità di attuazione della dichiarazione anticipata di trattamento che preveda per il paziente la sospensione della nutrizione artificiale, la valutazione in ordine al beneficio terapeutico di cui al capoverso precedente, è demandato ad un collegio medico designato dalla direzione sanitaria o dalla struttura che ha in carico il paziente e che include il medico curante.
5-quater. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione anticipata di volontà e della successiva perdita della capacità di intendere e volere, il medico curante, d'intesa con i familiari, tiene conto della volontà precedentemente espressa dal soggetto.
5-quinquies. In assenza delle DAT, nei casi d'incapacità d'intendere e volere o in presenza di minori d'età, le decisioni in merito alle modalità di somministrazione della nutrizione artificiale, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza, alle condizioni del paziente ed alla necessità di evitare forme di accanimento terapeutico, vengono assunte dal medico curante, d'intesa con i familiari. In questi casi si tiene anche conto delle volontà espresse in qualsiasi forma nelle precedenti fasi della vita.
5-sexies. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle persone che si trovino negli stati indicati nel comma medesimo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.