Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.