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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.1906. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2011  [ apri ]
3.1906.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2011, n. 145, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.