Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.