Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari). - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita ed esprimere il proprio consenso circa i trattamenti sanitari cui essere sottoposto.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.