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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.69. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
2.69.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare tutti i trattamenti e le prestazioni sanitarie. Il consenso resta valido e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.
2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente o civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.