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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.46. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
2.46.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi dell'etica e della deontologia medica. In nessun caso può essere disattesa la tutela del diritto alla libertà di cura, qualora sussistano elementi di conoscenza sulle volontà del paziente.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.