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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.37. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
2.37.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, terzo comma, del codice civile relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un'amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti avrà lo scopo esclusivo di rispettare in tutti i casi la volontà espressa dall'incapace nelle forme stabilite dalla legge.