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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.2002. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
2.2002.

Al comma 2, sostituire le parole da: è preceduta fino alla fine del comma con le seguenti: deve essere preceduta da una accurata informazione resa, quando possibile, in ambiente idoneo e con linguaggio semplice e comprensibile, circa diagnosi e prognosi della patologia o infermità da cui il paziente è affetto e circa la natura e l'invasività dell'accertamento diagnostico o dell'intervento terapeutico proposti, inclusi i benefici, i rischi e gli eventuali effetti collaterali. Il paziente dovrà essere reso consapevole delle possibili alternative diagnostiche o terapeutiche e delle conseguenze derivanti dal suo eventuale rifiuto. È diritto del paziente, qualora il medico non dichiari trattarsi di situazione di urgenza o emergenza, chiedere che all'informativa siano presenti una o due persone da lui indicate.