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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.2001. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
2.2001.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il medico è destinatario di un fondamentale dovere di garanzia nei confronti del paziente e deve agire previo consenso informato, non riducibile a mero atto burocratico, ma consistente in una adeguata comunicazione ed interazione tra paziente e medico. Il rifiuto consapevole del trattamento e delle cure da parte del paziente non può essere acriticamente registrato dal medico, che deve valutare con una attenta analisi la competenza e l'attendibilità dell'espressione di volontà. Il medico da parte sua deve sempre valutare il rischio e l'eventuale sussistenza dell'accanimento clinico, ma qualsiasi forma di abbandono terapeutico è ritenuta deontologicamente inaccettabile. Il medico ha il diritto all'astensione da comportamenti contrari alle proprie convinzioni etiche e professionali.