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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.0285. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
2.0285.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. L'informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.
2. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.