Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. L'informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.
2. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.