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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2065. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
1.2065.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenedo conto fino alla fine del comma con le seguenti:, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione nonché della Convenzione di Oviedo:
a) promomuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente ed i suoi familiari o il fiduciario, di cui alla lettera g), e individua nel consenso informato ad ogni trattamento sanitario e accertamento diagnostico l'atto fondante l'alleanza terapeutica tra medico e paziente, fatto salvo il dovere del medico di intervenire qualora la persona si trovi in imminente pericolo di vita;
b) garantisce il diritto della persona a rifiutare le informazioni che le competono circa il trattamento sanitario a cui è sottoposta;
c) garantisce il diritto della persona al rifiuto, alla rinuncia, all'interruzione dei trattamenti sanitari;
d) garantisce che il medico si astenga da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura;
e) vieta l'eutanasia, l'assistenza e l'aiuto al suicidio, nonché l'abbandono terapeutico;
f) garantisce a ciascuna persona maggiorenne e capace d'intendere e volere la possibilità di redigere una Dichiarazione Anticipata di Trattamento in cui indicare la propria volontà vincolante in merito ai trattamenti sanitari che può rifiutare o a cui può rinunciare, le eventuali disposizioni relative alla donazione del proprio corpo post mortem, alla donazione di organi, nonché le modalità di sepoltura e assistenza religiosa, in previsione di una eventuale futura perdita irreversibile della propria capacità di intendere e di volere;
g) garantisce il diritto di indicare all'interno della Dichiarazione Anticipata di Trattamento un fiduciario, il quale si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse della persona che lo ha nominato e a cui è rimessa la decisione in merito al ricorso eventuale a terapie o trattamenti medico-sanitari di evidente sollievo ed efficacia e dei quali non vi fosse un'adeguata conoscenza scientifica all'atto della redazione della Dichiarazione Anticipata di Trattamento;
h) consente di indicare nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento la possibilità di rinunciare o rifiutare l'idratazione e la nutrizione artificiale e altre terapie ritenute lesive della propria dignità;
i) garantisce il diritto ai pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente, ad essere assistiti attraverso una adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38.

Conseguentemente:
sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni elaborate dal Comitato nazionale di bioetica, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge determina le caratteristiche del documento contenente la DAT, redatto e firmato dal soggetto interessato.
sopprimere gli articoli da 2 a 9.