Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:; autorizza a tutti gli effetti giuridici ed economici, in forza dell'articolo 13 della Costituzione, l'inalienabile diritto del malato ad essere trasferito in un altro paese europeo nel quale, nei modi e nelle forme in cui vi fosse legalmente prevista l'eutanasia, sia possibile disporre degli specifici strumenti legislativi sanitari previsti in materia.