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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2031. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
1.2031.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d) e f) con le seguenti:
a) tutela la persona umana ed il suo diritto inviolabile alla dignità anche nella fase terminale dell'esistenza ed anche quando la persona non sia più in grado di intendere e volere;
b) impone al medico l'obbligo di informare compiutamente il paziente (o gli esercenti la potestà parentale o la tutela nei casi previsti dalla legge) sui trattamenti sanitari più appropriati, in particolare per quanto attiene al sollievo della sofferenza;
c) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato senza che il paziente abbia espresso il proprio consenso informato come previsto dall'articolo 2, restando fermo il principio per cui nessuno può essere costretto ad un trattamento sanitario se non per legge, nell'interesse della collettività, e comunque con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
d) garantisce che di fronte a pazienti in stato di fine vita o quando la morte sia prevista come imminente, il medico si astenga da trattamenti terapeutici ormai inutili e provveda soltanto ad alleviare al paziente non solo la sofferenza ma anche lo stato di ansietà.