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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2030. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
1.2030.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. In attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, la presente legge tutela il diritto alla salute dell'individuo, garantendo in particolare le cure palliative così come previste dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, ovvero l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali ai pazienti ed alle loro famiglie, sancendo il principio della libertà di ogni individuo ad esprimere esplicito, libero e consapevole consenso o dissenso ai trattamenti sanitari, nel caso in cui non sia più in grado di intendere e volere.
2. Promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente ed i suoi familiari ed individua nel consenso informato ad ogni trattamento sanitario e accertamento diagnostico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, l'atto fondante l'alleanza terapeutica tra medico e paziente.