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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2014. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
1.2014.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Tutela della vita e della salute e disciplina del rapporto terapeutico). - 1. La Repubblica italiana, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nonché della normativa deontologica che disciplina l'esercizio delle professioni sanitarie:
a) tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
c) riconosce che l'attività medica è esclusivamente finalizzata a tutelare la vita e la salute e ad alleviare la sofferenza dei pazienti e quindi, in coerenza con le disposizioni deontologiche, nonché con le disposizioni del codice penale, non autorizza, neppure indirettamente, condotte attive o omissive intenzionalmente volte a provocare la morte del paziente;
d) impone al medico l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, acquisendone il consenso informato, sempre revocabile, anche parzialmente, da parte del diretto interessato;
e) rispetta come ambito esclusivo in cui matura ogni scelta di cura il rapporto terapeutico tra il medico e il paziente, o, in caso di incapacità di quest'ultimo, tra il medico e il soggetto che legalmente rappresenta il paziente; in tal caso, il personale sanitario e il rappresentante legale sono tenuti ad operare nel suo esclusivo interesse e a tenere conto delle volontà espresse dal paziente, quando non contrastino con la disciplina deontologica o le norme di legge; ove il diretto interessato sia minore di età, il consenso al trattamento è reso dagli esercenti la potestà parentale, dopo avere preso atto delle volontà del minore; ove il diretto interessato sia interdetto o inabilitato, il consenso è reso dal tutore, se interdetto, o dal curatore, se inabilitato; in tutti gli altri casi di incapacità, il consenso è reso dai soggetti di cui all'articolo 417 del codice civile, nell'ordine indicato dalla stessa norma, e quindi dal coniuge, dal convivente stabile, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, sino alla nomina dell'amministratore di sostegno, e dall'amministratore di sostegno, non appena questi sia stato nominato nelle forme previste dal codice civile; in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, sentito il medico curante dell'interessato;
f) riconosce che nessun trattamento in campo sanitario può essere attivato o proseguito senza o contro il consenso informato del paziente, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.