Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) assicura, alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che il rispetto delle sue volontà sia vincolante per il sistema sanitario nazionale e garantisce il diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza.