All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.