All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.