All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.