Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011
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01.0287.
All'articolo 1, premettere il seguente: Art. 01. - 1. Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare l'assistenza indispensabile.