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Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.0201. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
01.0201.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.