All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.