All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.