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Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.01335. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
01.01335.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.