stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.68. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/07/2011  [ apri ]
1.68.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con le seguenti:
f) garantisce che il medico debba astenersi dal ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita;
g) dispone che la sospensione dei trattamenti, quando non risultino più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dia luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché, per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita;
h) garantisce che la sospensione dei trattamenti avvenga solo previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospendere i trattamenti;
i) garantisce che la proporzionalità dei trattamenti agli effetti terapeutici desiderati sia oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure.