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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.65. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/07/2011  [ apri ]
1.65.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi della lettera d), ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione; salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese dal paziente.