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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2029. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/07/2011  [ apri ]
1.2029.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. Ai sensi della presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione nonché della Convenzione di Oviedo:
a) è promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente ed i suoi familiari e si individua nel consenso informato ad ogni trattamento sanitario, ivi compresi gli accertamenti diagnostici, l'atto fondante l'alleanza terapeutica tra medico e paziente, fatto salvo il dovere del medico di intervenire qualora la persona si trovi in imminente pericolo di vita;
b) è tutelato il diritto della persona a rifiutare le informazioni che le competono circa il trattamento sanitario a cui è sottoposta, secondo modalità da stabilire da parte di ciascuna struttura sanitaria;
c) è tutelato il diritto della persona al rifiuto, alla rinuncia, all'interruzione dei trattamenti sanitari;
d) il medico è tenuto ad astenersi da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura, secondo le regole del codice deontologico;
e) è confermato il divieto dell'eutanasia, dell'assistenza e dell'aiuto al suicidio, nonché dell'abbandono terapeutico;
f) ciascuna persona maggiorenne e capace d'intendere e volere può redigere una Dichiarazione Anticipata di Trattamento in cui indicare la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di cura, inclusa la nutrizione artificiale, che può rifiutare od a cui può rinunciare, in previsione di un'eventuale futura perdita irreversibile della propria capacità di intendere e di volere, nonché le eventuali disposizioni relative alla donazione del proprio corpo post mortem, alla donazione di organi, alle modalità di sepoltura e assistenza religiosa;
g) nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento viene indicato un fiduciario, il quale si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse della persona che lo ha nominato;
h) la Dichiarazione Anticipata di Trattamento può essere disattesa dal medico curante in tutto o in parte, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della dichiarazione, di poter altrimenti conseguire ulteriori benefici per la persona assistita, in accordo con il fiduciario ed i familiari;
i) è garantito il diritto ai pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente, ad essere assistiti attraverso una adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38.

2. Il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni elaborate dal Comitato nazionale di bioetica, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge determina le caratteristiche del documento contenente la DAT, redatto e firmato dal soggetto interessato.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.