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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.100. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/07/2011  [ apri ]
1.100.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti: e riconosce che il suo dissenso, anche tramite atti unilaterali manifestati prima di perdere la capacità di esprimere le proprie volontà, è vincolante per il medico. Nel caso di pazienti di minore età o di incapaci la presente legge ravvisa come vincolante per il medico l'espressione di volontà di chi esercita la tutela, salvo che non sia pregiudiziale alla salute del paziente. In quest'ultimo caso è il medico a decidere in scienza e coscienza.