Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Eutanasia e suicidio assistito). - 1. L'eutanasia tramite operazioni attive e passive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono concesse nella misura in cui la volontà del paziente sia espressa senza coercizioni e ripetutamente di fronte a un notaio.
2. L'attività medica può essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute.