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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.0273. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/07/2011  [ apri ]
1.0273.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. I trattamenti che incidono sulla integrità e sulla resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.