All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.