All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.