All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, pos sono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.