All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.