Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/07/2011
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01.05.
All'articolo 1, premettere il seguente: Art. 01. - 1. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte pronunciato ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.