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Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.0265. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/07/2011  [ apri ]
01.0265.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico.
2. Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
3. Il medico deve operare al fine di salvaguardare l'autonomia professionale e segnalare ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.