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Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.01038. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/07/2011  [ apri ]
01.01038.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.