Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis Ai fini della presente legge, si definisce collaboratore parlamentare colui che svolge una o più delle seguenti attività in favore di uno o più parlamentari:
a) servizi di segreteria e di pianificazione degli impegni del parlamentare;
b) rapporti con enti governativi, con i rappresentanti dei mezzi di informazione, con gli elettori e con qualsiasi altro soggetto esterno;
c) collaborazione nell'elaborazione e nella redazione degli atti parlamentari tipici nonché attività di studio e di ricerca inerente allo svolgimento del mandato parlamentare.