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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.1.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 2326-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2010  [ apri ]
7.1.

All'articolo 7, comma 2, sostituire il capoverso 1-quinquies con il seguente:
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire l'articolo 13-bis con il seguente:
Art. 13-bis. - (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). - 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.