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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.1.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 2326-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2010  [ apri ]
4.1.
approvato

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 414-bis» sostituire il primo comma con il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

Conseguentemente, sopprimere il quarto comma.