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Legislatura XVI

Proposta emendativa 38.02. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2320

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2009  [ apri ]
38.02.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Delega al Governo in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato ed accreditamento).

1. A seguito dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato e al fine di uniformare la normativa nazionale agli obblighi da esso derivanti, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato e accreditamento.
2. I decreti legislativi di cui al comma precedente dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare il riconoscimento dell'ente unico di accreditamento nazionale facente parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA), ai fini della verifica di conformità di organismi di certificazione ed ispezione, laboratori e soggetti incaricati di effettuare la valutazione di conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, da immettere sul mercato ai fini di garantire i requisiti di qualità e sicurezza;
b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato, secondo gli indirizzi definiti dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e disciplinare i requisiti degli organismi di cui alla lettera a);
c) stabilire le disposizioni necessarie ad assicurare la vigilanza sull'ente unico di accreditamento al fine di assicurare l'autorevolezza, l'imparzialità e la non conflittualità di interessi con gli enti di valutazione della conformità;
d) assicurare che l'ente operi senza scopo di lucro, garantendone al contempo un alto livello di competenza tecnico-professionale ed adeguate risorse per le funzioni pubbliche affidate;
e) individuare le sanzioni a carico dell'ente che, a seguito di vigilanza sull'operato, risulti avere rilasciato accreditamenti non rispondenti ai requisiti prescritti.

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I decreti legislativi possono essere ugualmente emanati nel caso in cui, decorsi trenta giorni, i detti pareri non siano stati trasmessi.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la procedura prevista al comma 3, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
5. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuove o maggiori spese, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. Ai fini del rispetto del presente comma, non sono considerate minori entrate gli introiti attualmente riscossi per le attività di accreditamento di organismi di ispezione, certificazione o controllo, o altre verifiche di conformità, in quanto compensate dalla corrispondente riduzione di oneri di gestione delle relative istruttorie, che verranno posti a carico dell'ente unico di accreditamento mediante specifici atti di affidamento o convenzioni stipulate con le amministrazioni responsabili.

ident. 38.01.