Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il Governo è delegato ad adottare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo che, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee datata 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, e nel rispetto dell'articolo 141 del Trattato CE, adegui la normativa che disciplina l'accesso al pensionamento di vecchiaia vigente nel settore pubblico, fissando, per uomini e donne, un'unica età a regime tra i 62 ed i 67 anni, prevedendo a tal fine adeguati meccanismi di gradualità e flessibilità.