Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis.
(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle Regioni).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i 24 membri titolari e i 24 membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le Autonomie regionali e locali:
a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti, designati in modo da garantire adeguata rappresentanza sia alle Giunte, sia alle Assemblee legislative regionali;
b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.
3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai cui lavori partecipano due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma».