Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora i prodotti immessi al consumo siano costituiti o derivati dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati».