stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 46.04. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2320

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2009  [ apri ]
46.04.
inammissibile

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora siano immessi sul mercato prodotti costituiti dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati. Nel caso in cui gli stessi soggetti di cui al presente comma immettano sul mercato prodotti derivati dalla loro materia prima, le tariffe sono ridotte del 50 per cento. Nell'ipotesi che detti operatori utilizzino più unità produttive, l'onere tariffario deve essere calcolato in modo forfetario».