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Legislatura XVI

Proposta emendativa 46.02. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2320

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2009  [ apri ]
46.02.
irricevibile

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni).

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
1) l'attuazione della decisione quadro n. 2002/465/GAI relativa all'istituzione delle squadre investigative comuni è diretta a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria penale e di squadre investigative comuni contenute anche in altri accordi e convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano, compresa la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 ed entrata in vigore il 23 agosto 2005, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2002, l'Accordo sulla mutua assistenza, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003;
2) possibilità per gli Stati membri di costituire squadre investigative comuni al fine di migliorare la cooperazione di polizia, siano composte da autorità giudiziarie o di polizia di almeno due Stati membri, incaricate di condurre indagini in ambiti specifici e per una durata limitata;
3) la disciplina e la direzione dell'attività investigativa, stabilendo che le squadre investigative comuni operano sul territorio italiano in base alle disposizioni del nostro codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione in via esclusiva del pubblico ministero;
4) le nuove fattispecie penali, atte ad adeguare nell'ordinamento interno le disposizioni concernenti la costituzione delle squadre investigative comuni da introdurre nel codice di procedura penale, siano coerentemente e sistematicamente collocate di seguito alla previsione di cui all'articolo 371-bis codice di procedura penale, che ha introdotto la Procura nazionale antimafia, al fine di perseguire una più efficace lotta al crimine organizzato e alle associazioni di stampo mafioso;
5) la procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni contenga anche la disciplina sul titolo di reato per cui si procede, la descrizione del fatto, i motivi che giustificano la costituzione della squadra, il nominativo del direttore della squadra, il nominativo dei membri nazionali e di quelli distaccati, gli atti da compiere, la durata delle indagini, gli Stati e le organizzazioni internazionali e gli organismi ai quali è chiesta la designazione di esperti in materia di indagini comuni con relative modalità di partecipazione degli esperti;
6) l'attivazione delle squadre investigative comuni sia messa in relazione all'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, per reati di particolare gravità e puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il riciclaggio, la corruzione e la pirateria informatica;
7) la disciplina degli adempimenti esecutivi contempli espressamente i termini di durata dell'indagine;
8) i soggetti distaccati dall'autorità investigativa o giudiziaria di uno Stato estero possano compiere attività operativa ed essere parificati a tutti gli effetti agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria operanti nello Stato italiano;
9) sia contemplata la possibilità di richiedere allo Stato estero con cui si è costituita la squadra, di ritardare per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare l'indagine che è in corso con la squadra investigativa comune;
10) per quanto concerne la responsabilità civile, per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano e limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento dell'attività investigativa comune, sia responsabile lo Stato italiano, salvo la possibilità di rivalsa nei confronti dello Stato straniero per i danni cagionati dai loro funzionari sul nostro territorio.