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Legislatura XVI

Proposta emendativa 46.01. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2320

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2009  [ apri ]
46.01.
irricevibile

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata).

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
prevedere che:
1. l'attuazione della direttiva 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, è diretta a perseguire la criminalità organizzata su scala transnazionale, nell'ambito del riavvicinamento del diritto penale sostanziale e del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze negli Stati membri dell'Unione;
2. con riferimento ai reati integranti la partecipazione a un'organizzazione criminale con dimensioni transfrontaliere, la definizione deve ricomprendere: a) la delimitazione della nozione di «organizzazione criminale», quale associazione strutturata da più di due persone che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale; b) la delimitazione della nozione di «associazione strutturata», quale associazione non costituitasi per la commissione estemporanea di un reato, e che non necessariamente debba prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;
3. al fine della configurazione del reato rilevano le seguenti condotte: a) il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale dell'organizzazione criminale o dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione; b) il comportamento di una persona consistente in un'intesa con una o più altre persone per porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui al punto 2 del presente articolo, anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività;
4. applicare la previsione dei reati di cui al presente articolo anche alle persone giuridiche, dichiarate responsabili per i reati commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione preminente in seno alla stessa, basata sul potere di rappresentanza e di controllo, nonché sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica. La responsabilità delle persone giuridiche lascia impregiudicata la possibilità di avviare procedimenti penali contro le persone fisiche che siano autori o complici di uno dei reati di cui al numero 2 del presente articolo. Con riferimento alle pene da applicare alle persone giuridiche, prevedere tra le pene o misure effettive, proporzionate e dissuasive, anche la previsione di: a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; b) divieto temporaneo o permanente di esercitare attività commerciali; c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; d) scioglimento giudiziario; e) chiusura temporanea o permanente delle sedi che sono state utilizzate per commettere il reato.