Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Modificazioni in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata).
1. All'articolo 61, comma 23, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le parole: «da destinare all'entrata dei bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate».
2. All'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «del comune» sono aggiunte le seguenti: «, della provincia e della regione».