stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 40.2. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2320

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2009  [ apri ]
40.2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 40.
(Costituzione e natura giuridica dei GECT, istruttoria e controlli).

1. I Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale con sede legale in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ovvero di diritto privato e iscritti in due appositi e distinti registri istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato Generale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale è l'autorità nazionale competente a ricevere la notifica e i documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1082/2006.
3. La fase istruttoria, prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1082/2006, è svolta dal Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coordinamento del Segretariato Generale della stessa Presidenza, sentite le amministrazioni centrali competenti rispetto alle attività svolte dal costituendo GECT.
4. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti per l'espletamento del controllo di gestione dei fondi pubblici da parte del GECT sono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, la Corte dei conti e la Guardia di finanza. Le procedure di vigilanza sulla gestione dei fondi pubblici da parte dei GECT aventi sede in Italia sono stabilite d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.
5. Dalle attività connesse all'istituzione e tenuta del registro, alla fase istruttoria e all'espletamento di controlli non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 41 e 42.